Il D.l. n. 146/2021, convertito in legge n. 215/2021, ha definito l’obbligo dei datori di lavoro di individuare uno o più “Preposti”, che adeguatamente e specificamente formati, garantissero la sicurezza dei lavoratori, aggiornato e inasprito il sistema sanzionatorio, anche penale. La normativa aveva da subito suscitato dubbi in merito alla sua effettiva applicazione nelle piccole aziende, dove c’è una minima presenza di lavoratori e, di norma, è costantemente presente un datore di lavoro che ricopre anche la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
La Commissione ha affermato che la figura del preposto può coincidere con quella del datore di lavoro “a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa - laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali”. “Inoltre, – ha precisato la Commissione - non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.”
In generale sul tema Sicurezza, a seguito dei nuovi servizi introdotti nelle farmacie (vaccinazioni, tamponi, analisi ecc.), e la relativa diversificazione delle attività svolte dal personale, si invitano le farmacie a valutare attentamente i profili di sicurezza per la propria specifica attività, effettivamente svolta.